Una società produttrice contesta un'ingiunzione di pagamento emessa a favore di un subvettore, negando l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando la legittimità dell'azione diretta del subvettore nei confronti del mittente. La lettera di vettura internazionale (CMR), sottoscritta dal mittente, è considerata prova sufficiente del contratto di trasporto e della conseguente obbligazione di pagamento, anche in presenza di una complessa catena di subappalti.
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