Azione Diretta Sanità: Inammissibile se Proposta Prima del Decreto Attuativo
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha introdotto un’importante novità per la tutela dei pazienti: l’azione diretta sanità. Questo strumento consente al danneggiato di agire direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura sanitaria responsabile, semplificando l’iter risarcitorio. Tuttavia, una recente sentenza non definitiva del Tribunale di Roma ha chiarito un aspetto temporale cruciale: la domanda è inammissibile se proposta prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo che ha reso pienamente efficace tale diritto.
I Fatti del Caso
Una paziente citava in giudizio direttamente la compagnia di assicurazione di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un evento avvenuto nel 2018. L’atto di citazione veniva notificato il 26 gennaio 2024. La compagnia assicurativa si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la paziente non avesse il diritto di agire direttamente nei suoi confronti.
La Questione Giuridica: Il Tempismo dell’Azione Diretta Sanità
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 12 della Legge Gelli-Bianco. Sebbene la legge sia del 2017, il comma 6 dello stesso articolo ne subordinava l’applicazione alla pubblicazione di un apposito decreto ministeriale. Questo decreto (D.M. 232/2023) è stato pubblicato solo il 1° marzo 2024 ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024.
La questione giuridica, quindi, era la seguente: una causa per azione diretta sanità notificata prima del 16 marzo 2024 poteva considerarsi valida, magari in virtù di un’efficacia retroattiva della nuova normativa?
Le Motivazioni della Decisione
Il Tribunale ha accolto l’eccezione della compagnia assicurativa, dichiarando la domanda inammissibile. Il giudice ha chiarito che il differimento previsto dalla legge non riguardava solo la possibilità di esercitare un diritto già esistente, ma l’efficacia stessa della norma attributiva del diritto.
In altre parole, fino al 15 marzo 2024, il diritto del paziente ad agire direttamente contro l’assicuratore semplicemente non esisteva nell’ordinamento giuridico. La norma non si era ancora “espansa” per creare questa nuova posizione giuridica soggettiva.
Il Tribunale ha escluso che l’entrata in vigore del decreto in corso di causa potesse sanare il difetto originario. Non si trattava di un mero ostacolo all’esercizio del diritto, ma di una sua totale assenza al momento della proposizione della domanda. Di conseguenza, non poteva esserci alcuna efficacia “retroattiva” che potesse rendere valida una domanda nata priva del suo fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza offre un’indicazione chiara per tutti gli operatori del diritto e per i pazienti. La data spartiacque per l’esercizio dell’azione diretta sanità è il 16 marzo 2024. Tutte le azioni legali di questo tipo, notificate prima di tale data, sono a rischio di essere dichiarate inammissibili.
La decisione sottolinea l’importanza di verificare non solo l’esistenza di una legge, ma anche le sue condizioni di efficacia, specialmente quando il legislatore subordina l’applicazione di una norma a provvedimenti attuativi successivi. Per i danni pregressi, quindi, la strada da percorrere resta quella tradizionale, ovvero l’azione contro la struttura sanitaria, che potrà poi eventualmente rivalersi sulla propria assicurazione.
Quando è diventato pienamente operativo il diritto all’azione diretta contro l’assicurazione sanitaria?
Secondo la sentenza, il diritto all’azione diretta previsto dalla Legge Gelli-Bianco è diventato pienamente efficace e azionabile solo a partire dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo D.M. 232/2023.
Una causa di risarcimento notificata direttamente all’assicurazione prima del 16 marzo 2024 è valida?
No. Il Tribunale ha stabilito che una domanda giudiziale di questo tipo, notificata prima del 16 marzo 2024, è inammissibile. Il motivo è che al momento dell’avvio della causa, il diritto del paziente ad agire direttamente contro l’assicuratore non era ancora sorto per legge.
L’entrata in vigore del decreto attuativo durante il processo può sanare una domanda presentata in anticipo?
No, il giudice ha escluso questa possibilità. L’entrata in vigore del decreto non ha efficacia retroattiva e non può sanare il difetto originario della domanda, poiché il diritto stesso, e non solo il suo esercizio, era sospeso fino a quella data.