La Corte di Cassazione ha stabilito che, in un'azione di accertamento negativo per contestare una ripetizione indebito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto spetta a chi lo rivendica. Nel caso specifico, un medico a cui un'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) aveva revocato un'indennità per mancata presentazione della domanda formale, doveva essere lui stesso a dimostrare di aver adempiuto a tale requisito. La Corte ha rigettato il ricorso del medico, confermando che l'ASP aveva correttamente recuperato le somme, e ha escluso l'applicabilità delle tutele del lavoro di fatto e dell'arricchimento senza causa.
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