Il caso nasce dall'opposizione di un debitore contro un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dal creditore sulla base di cambiali prescritte. In forza di tale decreto, il creditore aveva iscritto un'ipoteca. A seguito della revoca del decreto ingiuntivo per prescrizione del credito cartolare, il debitore ha richiesto la cancellazione ipoteca giudiziale. La Corte d'Appello ha ordinato la cancellazione, ritenendo venuto meno il titolo. Il creditore ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la successiva conferma del debito per un rapporto di mutuo sottostante giustificasse il mantenimento della garanzia. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la revoca del decreto ingiuntivo fa venire meno il presupposto della provvisoria esecutività e impone la cancellazione ipoteca giudiziale, a nulla rilevando l'accertamento autonomo del debito causale.
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