Azione di Regresso Assegno: La Cassazione Chiarisce le Regole
L’utilizzo degli assegni come strumento di pagamento è ancora diffuso, ma cosa accade quando un assegno non viene pagato? La legge offre al creditore uno strumento specifico, l’azione di regresso assegno, per tutelare i propri diritti. Tuttavia, le condizioni per esercitarla variano a seconda del soggetto contro cui si agisce. Con l’ordinanza n. 20738/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la diversa posizione di responsabilità tra chi emette l’assegno (il traente) e chi lo trasferisce (i giranti), soprattutto in relazione alla necessità del protesto.
I Fatti del Contenzioso
Una cooperativa agricola aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per una somma considerevole nei confronti di tre membri di una famiglia, sulla base di dieci assegni bancari. La struttura del rapporto vedeva uno dei familiari come traente (colui che ha emesso gli assegni), sua madre come beneficiaria e prima girante, e il figlio di quest’ultima come secondo girante, il quale aveva poi trasferito i titoli alla cooperativa.
I debitori si erano opposti al decreto, sostenendo che gli assegni erano stati emessi solo a titolo di favore per un contratto simulato e che, in ogni caso, il debito era stato estinto tramite un accollo da parte della madre, con l’emissione di nuovi titoli. La cooperativa, al contrario, affermava che gli assegni rappresentavano la restituzione di un anticipo per una fornitura di merci mai completata.
La Decisione della Corte d’Appello e l’Errore di Diritto
In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale. I giudici avevano osservato che solo quattro dei dieci assegni erano stati protestati. Da questa constatazione, avevano dedotto che la cooperativa non potesse esercitare l’azione basata sui titoli (azione cartolare) contro tutti i debitori, ma avesse agito sulla base del rapporto sottostante (azione causale).
Di conseguenza, la Corte aveva ritenuto obbligato solo il soggetto che aveva materialmente stipulato il contratto di fornitura con la cooperativa (il secondo girante), liberando invece da ogni responsabilità il traente e la prima girante, estranei a tale rapporto contrattuale.
Le Motivazioni della Cassazione: Responsabilità Diverse nell’Azione di Regresso Assegno
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, evidenziandone il grave errore interpretativo. Gli Ermellini hanno chiarito la disciplina dell’azione di regresso assegno, come delineata dall’art. 45 della Legge Assegni (R.D. n. 1736/1933).
Il principio cardine è il seguente:
- Responsabilità dei Giranti: Per poter agire in regresso contro i giranti, il portatore dell’assegno deve obbligatoriamente dimostrare il mancato pagamento attraverso un atto formale, ovvero il protesto (o una dichiarazione sostitutiva della banca). Questo serve a tutelare i giranti, che hanno diritto di essere informati tempestivamente dell’insolvenza per potersi a loro volta rivalere sui precedenti obbligati. Nel caso di specie, l’azione contro i giranti era quindi valida solo per i quattro assegni protestati.
- Responsabilità del Traente: La posizione del traente è completamente diversa. Egli è l’obbligato principale, colui che ha dato l’ordine di pagamento alla banca. La legge stabilisce che il portatore dell’assegno conserva i suoi diritti contro il traente anche se l’assegno non è stato presentato in tempo utile o non è stato protestato. La sua responsabilità non è subordinata a formalità, in quanto non ha un’azione di regresso da esercitare verso altri.
La Corte d’Appello ha quindi errato nel non distinguere queste due posizioni. Avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità del traente per l’intero importo di tutti e dieci gli assegni e quella della prima girante limitatamente ai quattro assegni protestati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione riafferma un caposaldo del diritto cartolare: la gerarchia delle responsabilità tra i firmatari di un assegno. Chi accetta un assegno come pagamento deve essere consapevole che, per tutelarsi pienamente e poter agire contro tutti i firmatari precedenti, è essenziale procedere al protesto in caso di mancato pagamento. Tuttavia, anche in assenza di protesto, il diritto di credito nei confronti di chi ha materialmente emesso il titolo rimane intatto. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il caso applicando correttamente i principi enunciati.
È sempre necessario il protesto per esercitare l’azione di regresso su un assegno?
No. Secondo la Corte, il protesto (o la constatazione equivalente) è una condizione necessaria per agire in regresso contro i giranti, ma non è richiesto per agire contro il traente, ovvero colui che ha emesso l’assegno.
Qual è la differenza fondamentale di responsabilità tra chi emette un assegno (traente) e chi lo gira (girante)?
Il traente è l’obbligato principale e risponde del mancato pagamento anche in assenza di protesto. I giranti, invece, sono obbligati di regresso e la loro responsabilità è subordinata alla condizione che il mancato pagamento sia formalmente accertato tramite protesto entro i termini di legge.
Cosa può fare il portatore di un assegno se solo alcuni dei titoli in suo possesso sono stati protestati?
Il portatore può esercitare l’azione di regresso ‘cartolare’ contro i giranti solo per gli assegni effettivamente protestati. Per tutti gli assegni, protestati e non, può sempre e comunque agire contro il traente per ottenere il pagamento dell’intero importo.