L'Amministrazione Finanziaria ha negato le agevolazioni fiscali per recupero edilizio a una società che aveva acquistato un immobile situato in un'area semplicemente individuata dal Comune come zona di recupero, ma priva di un piano di recupero approvato. La società ha impugnato l'avviso di liquidazione e i giudici di merito le hanno dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per ottenere le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non basta la semplice perimetrazione della zona da parte del Comune. È indispensabile che, al momento dell'acquisto, esista un piano di recupero edilizio concreto, approvato e vigente, e che l'acquirente realizzi effettivamente i lavori di ristrutturazione previsti.
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