Con la sentenza n. 34600 del 30/12/2019, la Cassazione Civile, Sez. 5, ha stabilito che la notifica di un avviso di classamento è inesistente se l'amministrazione finanziaria non fornisce la prova certa dell'avvenuta consegna. Nel caso di specie, un documento interno dell'Agenzia che attestava la restituzione del plico per 'destinatario sconosciuto' è stato considerato prova del fallimento della notifica. Di conseguenza, l'onere della prova grava interamente sul Fisco e, in sua assenza, l'atto presupposto si considera mai notificato e può essere impugnato unitamente all'atto successivo.
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