L'Azienda ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi, sostenendo di aver diritto a sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori licenziati da un'altra società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'operazione societaria costituiva un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Nonostante il licenziamento formale dei dipendenti e una temporanea chiusura dell'attività, il passaggio di contratti, utenze, autorizzazioni e la successiva riassunzione di tutto il personale dimostrano la continuità aziendale. Di conseguenza, l'Azienda non può beneficiare delle agevolazioni previste per le nuove assunzioni e deve versare i contributi previdenziali richiesti dall'ente previdenziale.
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