L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Lavoratore il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2015. La pretesa si fondava su un accertamento relativo al periodo 2003-2008, già confermato da una sentenza passata in giudicato. La Corte d'Appello ha ritenuto che tale giudicato esterno contributi si estendesse automaticamente anche all'anno 2015, ponendo l'onere della prova a carico del Lavoratore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che le obbligazioni contributive riferite a periodi diversi costituiscono rapporti distinti. Pertanto, il giudicato relativo ad annualità precedenti non ha efficacia preclusiva automatica per i periodi successivi. L'Ente Previdenziale conserva l'onere di provare la sussistenza dei presupposti contributivi per ciascuna specifica annualità pretesa.
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