Una contribuente ha proposto opposizione contro un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali (IVS) relativi agli anni dal 2007 al 2016, eccependo la prescrizione contributi previdenziali e l'omessa notifica degli avvisi di addebito. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto il ricorso, ritenendo provate le notifiche e tardive le contestazioni specifiche della donna. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza di una "doppia conforme", non è possibile richiedere una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. Inoltre, avendo la ricorrente rifiutato una proposta di definizione accelerata del giudizio, è stata condannata per lite temeraria al pagamento delle spese legali e di pesanti sanzioni pecuniarie in favore delle controparti e della Cassa delle Ammende.
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