Un Comune ha notificato a una società un avviso di accertamento ICI contestando l'omessa o infedele dichiarazione. La società ha impugnato l'atto. Nel giudizio di secondo grado, la commissione ha rigettato il ricorso modificando il motivo della pretesa: non più l'omessa dichiarazione, bensì l'omesso versamento dell'imposta. La società ha proposto ricorso in Cassazione denunciando la violazione dei limiti del giudizio tributario. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha ricordato che il giudice non può introdurre autonomamente un fatto nuovo mai contestato dall'amministrazione e mai discusso tra le parti, poiché questo altera la causa e impedisce la difesa del contribuente. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.
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