L'Azienda, operante nel settore immobiliare, ha ricevuto un avviso di accertamento fiscale per il 2004. L'Amministrazione Fiscale contestava la vendita di immobili a prezzi inferiori al valore di mercato (cessione sottocosto), chiedendo maggiori imposte. L'Azienda ha impugnato l'accertamento, basato sui valori OMI e sull'applicazione retroattiva di una norma. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, confermando l'accertamento per alcuni immobili basandosi su una C.T.U., ma lo ha ritenuto infondato per altri. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso dell'Azienda, che contestava l'uso della C.T.U. e l'assenza di altri indizi, sia il ricorso dell'Amministrazione Fiscale. La Corte ha ribadito che la C.T.U. è un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria, e che il giudice di merito ha discrezionalità nel valutarla. Entrambe le parti hanno perso, con spese compensate e raddoppio del contributo unificato per l'Azienda.
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