L'Agenzia delle Entrate contestava a una società l'uso di fatture per operazioni inesistenti inerenti all'acquisto di prodotti vinicoli da un fornitore ritenuto una mera società cartiera. La Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto il ricorso dell'impresa, ritenendo che il fornitore avesse una minima struttura operativa e riammettendo la deducibilità dei costi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione di secondo grado, accogliendo il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno stabilito che la presenza di sedi abbandonate, la falsificazione dei documenti di trasporto, l'assenza di patenti negli autisti e la sottrazione delle scritture contabili costituiscono indizi presuntivi gravi, precisi e concordanti della fittizietà delle operazioni. La causa è stata rinviata per una nuova decisione.
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