L'Amministrazione finanziaria contestava a un'azienda la deducibilità di costi infragruppo relativi a contratti di servizio con società estere, ritenendoli privi di inerenza. I giudici di secondo grado davano ragione all'azienda, riconoscendo la validità della strategia d'espansione sui mercati internazionali. Il Fisco proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, l'ufficio disponeva l'annullamento in autotutela dell'accertamento in via totale. A fronte di tale ritiro, le parti chiedevano l'estinzione della causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
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