Una società impugna due avvisi di accertamento, contestando tra l'altro il difetto di delega di firma del funzionario sottoscrittore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8505/2025, dichiara estinto il giudizio per il primo avviso grazie a una definizione agevolata. Per il secondo avviso, accoglie il ricorso, stabilendo che in caso di contestazione della delega di firma, spetta all'Amministrazione Finanziaria e non al contribuente fornire la prova della sua esistenza. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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