L'Azienda ha contestato un avviso di accertamento per oneri finanziari legati a stock lending agreement. Dopo vari gradi di giudizio, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva revocato una propria precedente sentenza, rimettendo la causa per un nuovo esame del merito. L'Azienda ha impugnato questa decisione in Cassazione. La Corte Suprema ha stabilito che l'ordinanza della CTR costituiva una sentenza non definitiva tributaria, vietata nel processo tributario dall'Art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Il principio è che i giudizi tributari devono essere decisi integralmente. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla CTR per una decisione completa sul merito.
Continua »