Una società ha impugnato un avviso di accertamento per recupero IVA, basato su un PVC che a sua volta richiamava altri atti non allegati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità di un avviso di accertamento per relationem, a condizione che il contribuente sia messo in grado di comprendere le ragioni della pretesa. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice d'appello, salvo casi eccezionali, deve decidere la causa nel merito e non rinviarla al primo grado.
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