Un contribuente riceve un avviso di accertamento nullo perché incompleto. L'Agenzia delle Entrate procede a una seconda notifica, questa volta completa, entro i termini di decadenza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25002/2024, ha respinto il ricorso del contribuente, stabilendo che la seconda notifica costituisce un nuovo atto impositivo che sana di fatto il vizio del precedente. L'ordinanza chiarisce anche i rigidi limiti del ricorso per omesso esame di un fatto decisivo e l'inapplicabilità delle norme sulla notifica postale quando l'atto è consegnato da un messo notificatore.
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