La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società in liquidazione contro il Comune per la contestazione di un avviso di accertamento ICI relativo agli anni 2010-2011. La contribuente lamentava l'incomprensibilità dell'atto, che indicava genericamente "particelle varie", e la mancanza di un contraddittorio preventivo. I giudici hanno stabilito che l'atto è valido poiché conteneva l'indicazione del valore venale degli immobili, permettendo alla società di comprendere e contestare la pretesa. Inoltre, per i tributi locali non armonizzati come l'ICI, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto, salvo nei casi di accessi o ispezioni sul posto. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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