La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società in liquidazione riguardante il disconoscimento di un Credito IVA maturato nel 2002 e compensato nel 2004. La Corte ha stabilito che l'onere della prova sulla sussistenza del credito spetta interamente al contribuente, il quale deve produrre documentazione idonea. Inoltre, è stato chiarito che il condono fiscale sana le passività ma non rende incontestabili i crediti, i quali restano soggetti al potere di rettifica dell'Amministrazione finanziaria. Molti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e preclusione processuale.
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