Un uomo, accusato di furto in abitazione, viene condannato nei primi due gradi di giudizio. La condanna si basa sul riconoscimento fotografico da parte di un testimone. La difesa contesta l'attendibilità del testimone, che aveva visto il colpevole da lontano e con un cappello. Inoltre, lo stesso testimone era stato ritenuto inattendibile per il coimputato, assolto grazie a una perizia medica. La Corte d'Appello ignora queste obiezioni, limitandosi a confermare la prima sentenza. La Cassazione accoglie il ricorso per il primo furto, rilevando una motivazione apparente. I giudici di secondo grado avrebbero dovuto spiegare perché il testimone fosse credibile solo per un imputato e non per l'altro. La sentenza viene annullata con rinvio per un nuovo processo su questo capo d'accusa.
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