Un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso ha impugnato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, sostenendo la cessazione della propria pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha stabilito che la valutazione della pericolosità sociale non è automatica, ma richiede un'analisi concreta che, nel caso specifico, ha correttamente evidenziato la mancanza di una revisione critica del passato criminale e un persistente legame ideologico con l'ambiente delinquenziale, rendendo irrilevante la sola buona condotta carceraria.
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