Un imprenditore, indagato per una presunta truffa immobiliare, utilizza i proventi illeciti per pagare i fornitori della sua società. Il Tribunale del Riesame annulla il sequestro preventivo, stabilendo un principio importante: il semplice reimpiego di denaro sporco in attività aziendali ordinarie e tracciabili non configura il reato di autoriciclaggio. Per commettere questo reato, è necessario che le operazioni siano specificamente dirette a nascondere l'origine dei fondi. La Corte di Cassazione, pur senza entrare nel merito, ha reso definitiva questa decisione dichiarando inammissibile il ricorso della Procura per un vizio procedurale, confermando così la restituzione dei beni all'imprenditore.
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