Un consorzio per la produzione di energia pulita ottiene l'esenzione dalle accise come autoproduttore. Successivamente, l'Agenzia delle Dogane revoca retroattivamente il beneficio, chiedendo il pagamento delle imposte e negando un rimborso. La Commissione Tributaria Regionale dà ragione al consorzio, riconoscendo la natura associativa e lo scopo di autoproduzione. L'Agenzia ricorre in Cassazione. La Suprema Corte, con un'ordinanza interlocutoria, rileva la mancanza dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio. Per questo motivo, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire i documenti necessari, sospendendo temporaneamente la decisione finale sull'esenzione accise energia elettrica.
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