L'Autorità di Vigilanza ha sanzionato il Condirettore Generale di un istituto di credito per gravi irregolarità commesse durante un aumento di capitale, tra cui la mancata valutazione di adeguatezza delle operazioni e pressioni commerciali indebite. Il Dirigente ha impugnato la sanzione, sostenendo di non avere poteri deliberativi formali e invocando l'applicazione retroattiva di una legge successiva più favorevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità dei dirigenti bancari in base alle loro effettive mansioni operative e non alla sola carica formale. La Corte ha inoltre chiarito che alle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il principio del "tempus regit actum" e non quello del "favor rei", escludendo l'applicazione retroattiva delle riforme più favorevoli. Il Dirigente è stato condannato anche per lite temeraria.
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