Un medico, iscritto all'albo degli odontoiatri pur avendo solo la laurea in medicina e una specializzazione, subisce la cancellazione dall'albo professionale da parte dell'Ordine territoriale. Il professionista contesta il provvedimento, ritenendolo un annullamento in autotutela tardivo, oltre il termine di diciotto mesi previsto dalla legge. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del medico. I giudici chiariscono che la cancellazione dall'albo professionale per mancanza originaria del titolo di studio abilitante (la laurea in odontoiatria) non è soggetta a limiti di tempo. Trattandosi di un atto vincolato a tutela della salute pubblica, l'iscrizione originaria era radicalmente nulla. Di conseguenza, non può essersi consolidato alcun affidamento legittimo del professionista, e la sua cancellazione è pienamente legittima anche a distanza di molti anni.
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