Una società turistica ha impugnato avvisi di accertamento per la tassa rifiuti, lamentando un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che per la rettifica della superficie tassabile, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se indica la maggiore area accertata. La Corte ha chiarito la distinzione fondamentale tra la motivazione dell'atto, requisito di validità, e l'onere della prova dei fatti, che spetta all'Amministrazione solo in un'eventuale fase contenziosa.
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