La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in materia tributaria a causa della formazione di un giudicato interno. Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto. La sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, si basava su più motivi. L'agente della riscossione ha appellato la decisione contestando solo parzialmente le motivazioni, determinando così il passaggio in giudicato dei punti non contestati e, di conseguenza, l'inammissibilità dell'intero gravame.
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