Un creditore ha promosso un'azione revocatoria per rendere inefficace la vendita di un immobile effettuata dal proprio debitore in favore del figlio. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, rilevando lo stretto legame di parentela, la convivenza e il tempismo dell'atto, avvenuto subito dopo la notifica del titolo esecutivo. Il debitore e il figlio hanno proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la vendita servisse a proteggere il patrimonio da presunte estorsioni della malavita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni riguardavano questioni di fatto, non riesaminabili in sede di legittimità, specialmente in presenza di una doppia conforme decisione dei giudici di merito. Il debitore e il figlio perdono la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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