Una società ha chiesto il rimborso di ritenute fiscali, ricevendo due dinieghi. Il secondo diniego di rimborso è stato considerato dai giudici di merito un mero atto confermativo del primo, e quindi non impugnabile autonomamente. La Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che un atto di diniego, anche se reiterato, è autonomamente impugnabile se l'amministrazione ha svolto una nuova istruttoria e una nuova valutazione basata su documenti aggiuntivi. La Corte ha accolto il ricorso della società, rinviando il caso al giudice tributario regionale per una nuova decisione, riconoscendo l'importanza della nuova documentazione presentata.
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