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Atto Di Citazione

70 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'atto di citazione è un atto del diritto processuale con il quale un soggetto, l'attore, propone una domanda giudiziale. È fatto in forma scritta ed ha la duplice funzione di convenire in giudizio il convenuto (vocatio in ius), al quale è notificato, e di chiedere ufficialmente al [[giudice]] la tutela di una data [[situazione giuridica soggettiva]] (''editio actionis''). È previsto in quasi tutti gli ordinamenti di diritto processuale mondiale ([[Italia]], [[Francia]] ecc.), == Nel mondo == === Italia === Nell'ordinamento italiano l'atto di citazione, previsto e disciplinato dall'art. 163 del {{cpc}}, è l'atto con il quale viene ordinariamente introdotto il processo civile. ====Requisiti==== L'atto di citazione deve essere redatto in lingua italiana, e, salvo il caso che la parte possa stare in giudizio da sola, scritto e sottoscritto da un legale abilitato a difendere la parte avanti al giudice adito. Dinanzi le giurisdizioni inferiori ed entro determinati limiti di importanza della controversia, la difesa e la rappresentanza in giudizio può essere assunta anche da un praticante avvocato abilitato al patrocinio. La citazione è un atto tipicamente e ''doppiamente recettizio'', in quanto essa è indirizzata a due differenti soggetti: ovverosia al [[convenuto]] e al [[giudice]]. Essa viene portata a conoscenza del primo soggetto tramite la [[notifica]] a mezzo di [[ufficiale giudiziario]], al secondo viene indirizzata mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a [[ruolo (diritto)|ruolo]] della causa e dei fascicoli di parte. Il deposito in cancelleria dei fascicoli delle parti, costituisce una particolare attività processuale che si chiama [[costituzione in giudizio]]. L'attore si costituisce in giudizio depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione (art. 165 c.p.c.). Il convenuto può costituirsi in giudizio depositando a sua volta in cancelleria il proprio fascicolo, contenente la [[comparsa di risposta]], la copia della citazione notificatagli, la procura e gli altri documenti che offre in comunicazione (art. 166 c.p.c.). I requisiti formali dell'atto di citazione sono stabiliti dall'art.1633 del [[codice di procedura civile]]: {{Citazione|L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;|art.1633 {{cpc}}}} Valore della causa. Indicazione della pec, di dove e come si vuole ricevere le comunicazioni da parte delle cancellerie. ==== Termini per comparire ==== Al fine di non dilatare eccessivamente la durata del processo e al contempo di non permettere una ''vocatio in ius'' troppo dilatoria per il [[convenuto]] ovvero tale da non garantire il suo diritto di difesa, la legge stabilisce un numero di giorni liberi minimo che l'[[attore]] deve concedere alla controparte nella fissazione della data della prima udienza per la comparizione davanti al Giudice adito. I termini minimi per comparire sono stabiliti dall'art. 163-bis del [[codice di procedura civile]], in maniera uniforme, e sono di 90 giorni liberi dalla data di [[notifica]] dell'atto al [[Convenuto]] se questi è residente in [[Italia]] e di 150 giorni liberi nel caso in cui lo stesso risieda all'estero. I termini suindicati possono essere ridotti fino alla metà per questioni urgenti, con apposita istanza dell'[[attore]] e con [[decreto]] del Presidente del Tribunale adito. In caso di termine a comparire eccedente il termine minimo a comparire, il [[convenuto]] può, a sua volta, costituendosi prima, chiedere che l'udienza di prima comparizione sia congruamente anticipata con istanza al Presidente del Tribunale. Tale nuovo termine fissato dal Presidente con [[decreto]], deve essere comunicato all'[[attore]] dal Cancelliere almeno cinque giorni prima dell'udienza così fissata. ==== Notificazione ==== {{vedi anche|Notifica}} La notificazione dell'atto di citazione serve a rendere edotto della domanda il soggetto nei cui confronti essa è proposta. È un'attività compiuta dall'[[uffici

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Opposizione a decreto ingiuntivo: atto valido anche se errato
Due professionisti legali hanno ottenuto un'ingiunzione di pagamento per compensi non corrisposti. La cliente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo notificando un atto di citazione entro quaranta giorni, ma depositando l'atto in cancelleria oltre tale termine. Il Tribunale ha dichiarato l'azione inammissibile ritenendo obbligatorio il deposito del ricorso entro quaranta giorni. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso della cliente. I giudici hanno stabilito che l'errore nella forma dell'atto non cancella la tempestività dell'opposizione. Quando la parte notifica l'atto di citazione entro i termini, l'atto produce regolarmente i suoi effetti e il giudice deve solo disporre il mutamento del rito senza retroattività pregiudizievole.
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Compensi avvocato difesa penale: errore sui riti e decadenza
Un cliente ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo ottenuto dal suo ex legale per il pagamento delle parcelle. L'attività riguardava un procedimento penale. Il cliente ha presentato l'opposizione usando un ricorso anziché un atto di citazione. Il Tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione. Il cliente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato che per i compensi avvocato difesa penale non si applica il rito sommario speciale previsto per le cause civili. Pertanto, l'opposizione andava introdotta con citazione notificata entro quaranta giorni. Avendo depositato un ricorso, il calcolo dei termini si basa sulla data della notifica e non del deposito. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il cliente al pagamento delle spese giudiziarie.
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Inammissibilità dell’appello e cambio di rito: il caso in aula
In una causa avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare, gli acquirenti propongono querela di falso contro un documento prodotto dal venditore. Il Tribunale accetta la domanda e dichiara la falsità del documento. Il venditore propone impugnazione, ma la Corte d'Appello ne dichiara la inammissibilità dell'appello perché l'atto è stato depositato nei termini ma non notificato entro trenta giorni. Il venditore propone ricorso in Cassazione sostenendo di aver seguito il rito applicato nel primo grado ed invocando il principio del legittimo affidamento. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rinvia la causa alla pubblica udienza per approfondire la questione dell'eventuale inammissibilità dell'appello alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sul mutamento di rito.
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Rito ordinario o speciale: vale l’ultrattività del rito
Un locatore ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro un ente pubblico per recuperare canoni di locazione non corrisposti. L'ente ha fatto opposizione e la causa di primo grado si è svolta erroneamente con il rito ordinario invece che con il rito locatizio. L'ente ha poi impugnato la sentenza mediante atto di citazione. Il proprietario ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, sostenendo che l'impugnazione dovesse rispettare le forme del ricorso tipiche delle locazioni. La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'appello applicando il principio dell'ultrattività del rito: la forma dell'impugnazione segue il rito concreto del primo grado fino a formale provvedimento di mutamento del giudice. Il ricorso del locatore è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
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Competenza Giudice di Pace: Errore del Lavoratore, conferma Cassazione
Un Lavoratore ricevette una multa e una cartella di pagamento, proponendo opposizione. La causa fu iscritta al Giudice di Pace di Crotone, sebbene l'atto di citazione indicasse il Giudice di Pace di Strongoli. Il Tribunale dichiarò nulla la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, esaminando la questione della Competenza Giudice di Pace dopo la soppressione degli uffici, ha rigettato il ricorso del Lavoratore. Ha stabilito che l'ufficio di Strongoli era stato soppresso prima dell'udienza ma dopo la notifica, e le udienze già fissate dovevano tenersi presso l'ufficio soppresso.
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Appello sanzioni amministrative: forma sbagliata, ricorso inammissibile
Un cittadino ha impugnato una sanzione amministrativa, ma il suo appello è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto l'appello tardivo e presentato con la forma sbagliata (atto di citazione anziché ricorso), applicando il rito del lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che per le opposizioni a sanzioni amministrative si deve usare il rito del lavoro, che prevede il ricorso e termini specifici. L'inammissibilità appello sanzioni amministrative è stata quindi confermata, anche considerando le sospensioni dei termini dovute all'emergenza sanitaria.
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Usucapione di Cantina: Tentativo di Acquisto Non Interrompe il Possesso
Due proprietari hanno citato in giudizio un occupante per rivendicare una cantina e chiedere il risarcimento. L'occupante ha chiesto l'accertamento dell'usucapione di cantina. Il Tribunale ha dato ragione ai proprietari, ma la Corte d'Appello ha riconosciuto l'usucapione a favore dell'occupante. I proprietari hanno proposto ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'acquisto per usucapione. Ha stabilito che il tentativo dell'occupante di formalizzare il trasferimento della proprietà non costituiva un riconoscimento del diritto altrui idoneo a interrompere l'usucapione.
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Opposizione a decreto ingiuntivo: atto notificato ma tardivo
Il Lavoratore ottiene un decreto ingiuntivo per riscuotere crediti derivanti dal rapporto di lavoro. L'Azienda propone opposizione a decreto ingiuntivo mediante notifica di un atto di citazione, anziché depositare il ricorso previsto dal rito del lavoro. L'Azienda deposita l'atto in cancelleria solo al quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto, superando il termine perentorio di quaranta giorni. I giudici di merito dichiarano inammissibile l'azione difensiva per intervenuta decadenza. La Suprema Corte conferma il rigetto del ricorso aziendale: l'atto di citazione si converte validamente in ricorso solo se il deposito in cancelleria si perfeziona entro il termine di legge. L'incertezza sulla materia non giustifica la rimessione in termini. Vince il Lavoratore.
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Opposizione agli atti esecutivi: rito ordinario batte speciale
Un debitore propone opposizione agli atti esecutivi contro un pignoramento immobiliare derivante da un decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati. Il Tribunale dichiara inammissibile l'opposizione, ritenendo applicabile il rito speciale delle locazioni, che imponeva l'introduzione della causa con ricorso entro un termine perentorio. Il debitore aveva invece utilizzato l'atto di citazione, depositato oltre la scadenza. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del debitore e chiarisce che il rito speciale delle locazioni si applica solo alla fase di cognizione sul contratto d'affitto, e non alle successive opposizioni esecutive. Per queste ultime si applica sempre il rito ordinario. La sentenza viene quindi cassata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
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Opposizione allo stato passivo: notifica tardiva e appello perso
Tre lavoratori hanno proposto opposizione allo stato passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa per far valere l'invalidità dei loro licenziamenti e ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto le loro domande. I lavoratori hanno impugnato la decisione depositando un ricorso in cancelleria entro quindici giorni, ma notificandolo alla banca oltre tale termine. La Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'appello contro la sentenza di opposizione allo stato passivo deve essere proposto con atto di citazione da notificare entro il termine perentorio di quindici giorni. Il semplice deposito del ricorso non interrompe la decadenza se la notifica avviene in ritardo.
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Opposizione a decreto ingiuntivo: il deposito batte la notifica
Un'Azienda ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo contro la richiesta di pagamento di compensi professionali avanzata da un Avvocato. L'Azienda ha introdotto il giudizio con ricorso per procedimento sommario anziché con atto di citazione ordinario. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo tardiva la notifica dell'atto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici di legittimità hanno stabilito che, se la parte sceglie consapevolmente il rito sommario per l'opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività dell'azione va valutata alla data di deposito del ricorso in cancelleria e non alla data della successiva notifica. Poiché il deposito era avvenuto entro i quaranta giorni di legge, l'opposizione è pienamente valida.
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Nullità dell’atto di citazione: l’erede perde contro la matrigna
L'Erede ha citato in giudizio la Seconda Moglie del defunto padre per chiedere la nullità di alcune donazioni simulate e la riduzione di quelle valide. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per l'estrema genericità delle domande, decisione poi confermata dalla Corte d'appello. L'Erede ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver sanato i vizi tramite le memorie scritte successive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza non può essere sanata con le memorie di precisazione se l'attore non ha preventivamente richiesto al giudice il termine specifico per integrare l'atto viziato. Di conseguenza, l'Erede perde la causa e deve farsi carico delle spese processuali aggiuntive.
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Nullità dell’atto di citazione: i documenti non salvano la causa
Un professionista ha citato in giudizio una cliente per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali svolte. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato la nullità dell'atto di citazione perché il professionista non aveva specificato la somma richiesta né i criteri di calcolo, limitandosi a un generico rinvio ai documenti allegati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del professionista. I giudici hanno chiarito che i documenti allegati non possono sanare la nullità dell'atto di citazione se i fatti costitutivi della domanda non sono espressamente descritti nell'atto stesso. Di conseguenza, il professionista perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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Ultrattività del rito: l’errore del giudice salva l’appello
Un automobilista ha proposto opposizione contro una cartella esattoriale per sanzioni del codice della strada utilizzando l'atto di citazione anziché il ricorso. Il Giudice di Pace ha trattato la causa con il rito ordinario senza mai disporre il mutamento del rito. In appello, il Tribunale ha dichiarato l'impugnazione tardiva calcolando la scadenza dal deposito in cancelleria dell'atto. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'automobilista applicando il principio della ultrattività del rito: poiché in primo grado si è seguito il rito ordinario, la tempestività dell'appello va valutata in base alla data di notifica della citazione e non del suo deposito.
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Responsabilità civile dei magistrati: notifica sì, deposito no
Una società commerciale ha promosso un'azione di risarcimento contro lo Stato per la presunta responsabilità civile dei magistrati, lamentando la violazione del diritto dell'Unione Europea da parte di alcune sentenze della Cassazione. La società ha introdotto la causa con atto di citazione anziché con ricorso. Sebbene la notifica sia avvenuta entro i due anni, il deposito in tribunale è avvenuto oltre la scadenza. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'errore sulla forma dell'atto si sana solo se il deposito avviene entro il termine di decadenza biennale. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando l'inammissibilità dell'azione risarcitoria.
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Riassunzione del giudizio di rinvio: ricorso batte citazione
Una Società si oppone al decreto di liquidazione dei compensi di un Notaio delegato alla vendita immobiliare. Dopo una prima pronuncia della Cassazione, la Società riassume la causa depositando un ricorso in tribunale prima della scadenza del termine. Il Tribunale dichiara l'estinzione del processo, ritenendo che la riassunzione dovesse avvenire con atto di citazione notificato entro i termini. La Cassazione accoglie il ricorso della Società, stabilendo che la riassunzione del giudizio di rinvio deve seguire le forme del rito speciale applicabile alla controversia (in questo caso il ricorso). Di conseguenza, per verificare la tempestività rileva la data di deposito del ricorso in cancelleria e non quella della successiva notifica. La Società vince e il processo riprende davanti a un nuovo giudice.
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Opposizione a verbale di accertamento: deposito tardivo
Un'automobilista propone opposizione a verbale di accertamento per una violazione stradale. Dopo il rigetto in primo grado, l'automobilista presenta appello usando l'atto di citazione anziché il ricorso, notificandolo in tempo ma depositandolo in cancelleria oltre il termine di sei mesi. Il Tribunale dichiara l'appello inammissibile. La Corte di Cassazione conferma la decisione: nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'appello deve essere depositato entro la scadenza. L'uso errato della citazione non salva l'impugnazione se il deposito effettivo avviene in ritardo. L'automobilista perde definitivamente la causa.
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Opposizione a decreto ingiuntivo: la citazione salva il ritardo
Un Avvocato ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il proprio Cliente per il pagamento di competenze professionali. Il Cliente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo notificando un atto di citazione entro i quaranta giorni prescritti, ma depositandolo in cancelleria oltre tale termine. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile, ritenendo tardivo il deposito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Cliente. I giudici hanno stabilito che, in caso di errore sulla forma dell'atto introduttivo, l'opposizione è tempestiva se la citazione viene notificata entro il termine di legge. Il successivo mutamento del rito operato dal giudice non ha effetti retroattivi e non determina la decadenza dell'azione, garantendo la piena fungibilità tra gli atti processuali.
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Nullità dell’atto di citazione: perde la causa per la sua confusione
Un promissario acquirente, che agiva per conto di un trust, ha avviato una causa relativa a una complessa operazione immobiliare e a una provvigione da 500.000 euro. La sua richiesta era basata su una serie di contratti preliminari e accordi che si annullavano a vicenda, creando un quadro confuso e contraddittorio. I giudici hanno dichiarato la nullità dell'atto di citazione perché era impossibile individuare con certezza il diritto che intendeva far valere e la tutela richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che un atto di citazione è nullo se la sua indeterminatezza non permette di capire quale sia l'oggetto della domanda. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese legali.
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Opposizione recuperatoria: errore in atto ma la multa è contestabile
Un automobilista riceve un'ingiunzione di pagamento per una multa stradale e si oppone sostenendo di non aver mai ricevuto il verbale originale. Il Tribunale dichiara la sua opposizione tardiva perché, pur avendola notificata in tempo, l'ha depositata in cancelleria oltre il termine di 30 giorni, avendo usato un atto di citazione invece di un ricorso. La Cassazione ribalta la decisione, chiarendo un principio fondamentale sull'opposizione recuperatoria: se la legge prevede il ricorso ma si usa la citazione, l'opposizione è valida se la notifica alla controparte avviene entro i termini. L'errore formale viene sanato perché lo scopo di informare l'ente è stato raggiunto. La causa torna quindi al Tribunale per essere decisa nel merito.
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