L'atto di citazione è un atto del diritto processuale con il quale un soggetto, l'attore, propone una domanda giudiziale. È fatto in forma scritta ed ha la duplice funzione di convenire in giudizio il convenuto (vocatio in ius), al quale è notificato, e di chiedere ufficialmente al [[giudice]] la tutela di una data [[situazione giuridica soggettiva]] (''editio actionis''). È previsto in quasi tutti gli ordinamenti di diritto processuale mondiale ([[Italia]], [[Francia]] ecc.), == Nel mondo == === Italia === Nell'ordinamento italiano l'atto di citazione, previsto e disciplinato dall'art. 163 del {{cpc}}, è l'atto con il quale viene ordinariamente introdotto il processo civile. ====Requisiti==== L'atto di citazione deve essere redatto in lingua italiana, e, salvo il caso che la parte possa stare in giudizio da sola, scritto e sottoscritto da un legale abilitato a difendere la parte avanti al giudice adito. Dinanzi le giurisdizioni inferiori ed entro determinati limiti di importanza della controversia, la difesa e la rappresentanza in giudizio può essere assunta anche da un praticante avvocato abilitato al patrocinio. La citazione è un atto tipicamente e ''doppiamente recettizio'', in quanto essa è indirizzata a due differenti soggetti: ovverosia al [[convenuto]] e al [[giudice]]. Essa viene portata a conoscenza del primo soggetto tramite la [[notifica]] a mezzo di [[ufficiale giudiziario]], al secondo viene indirizzata mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a [[ruolo (diritto)|ruolo]] della causa e dei fascicoli di parte. Il deposito in cancelleria dei fascicoli delle parti, costituisce una particolare attività processuale che si chiama [[costituzione in giudizio]]. L'attore si costituisce in giudizio depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione (art. 165 c.p.c.). Il convenuto può costituirsi in giudizio depositando a sua volta in cancelleria il proprio fascicolo, contenente la [[comparsa di risposta]], la copia della citazione notificatagli, la procura e gli altri documenti che offre in comunicazione (art. 166 c.p.c.). I requisiti formali dell'atto di citazione sono stabiliti dall'art.1633 del [[codice di procedura civile]]: {{Citazione|L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;|art.1633 {{cpc}}}} Valore della causa. Indicazione della pec, di dove e come si vuole ricevere le comunicazioni da parte delle cancellerie. ==== Termini per comparire ==== Al fine di non dilatare eccessivamente la durata del processo e al contempo di non permettere una ''vocatio in ius'' troppo dilatoria per il [[convenuto]] ovvero tale da non garantire il suo diritto di difesa, la legge stabilisce un numero di giorni liberi minimo che l'[[attore]] deve concedere alla controparte nella fissazione della data della prima udienza per la comparizione davanti al Giudice adito. I termini minimi per comparire sono stabiliti dall'art. 163-bis del [[codice di procedura civile]], in maniera uniforme, e sono di 90 giorni liberi dalla data di [[notifica]] dell'atto al [[Convenuto]] se questi è residente in [[Italia]] e di 150 giorni liberi nel caso in cui lo stesso risieda all'estero. I termini suindicati possono essere ridotti fino alla metà per questioni urgenti, con apposita istanza dell'[[attore]] e con [[decreto]] del Presidente del Tribunale adito. In caso di termine a comparire eccedente il termine minimo a comparire, il [[convenuto]] può, a sua volta, costituendosi prima, chiedere che l'udienza di prima comparizione sia congruamente anticipata con istanza al Presidente del Tribunale. Tale nuovo termine fissato dal Presidente con [[decreto]], deve essere comunicato all'[[attore]] dal Cancelliere almeno cinque giorni prima dell'udienza così fissata. ==== Notificazione ==== {{vedi anche|Notifica}} La notificazione dell'atto di citazione serve a rendere edotto della domanda il soggetto nei cui confronti essa è proposta. È un'attività compiuta dall'[[uffici