La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla ripartizione delle spese condominiali. Il proprietario di un locale seminterrato, con accesso autonomo dalla strada, si opponeva al pagamento delle spese per androne, scale e ascensore. Sosteneva che il suo atto di acquisto lo escludesse. La Corte ha respinto la sua richiesta, affermando che la **presunzione di comunione** di tali parti, essenziali per l'esistenza stessa dell'edificio, può essere vinta solo dal primo atto di vendita del costruttore. In assenza di tale prova, anche chi ha un accesso indipendente deve contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, poiché servono a mantenere l'intero stabile. Il proprietario ha quindi perso la causa.
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