Un proprietario ha subito gravi danni al proprio immobile a causa dei lavori di scavo e trivellazione per la costruzione di una terza corsia autostradale. Il tribunale ha inizialmente condannato in solido sia la società autostradale committente sia l'impresa esecutrice. In appello, la responsabilità della società committente è stata esclusa, lasciando l'obbligo risarcitorio solo in capo all'impresa appaltatrice. Tuttavia, i giudici d'appello hanno dimenticato di regolare le spese legali tra il proprietario e l'impresa. La Corte di Cassazione, confermando l'esclusione della responsabilità della committente, ha accolto il ricorso del proprietario sul punto delle spese. Decidendo nel merito, ha condannato l'impresa a rimborsare al proprietario le spese del giudizio di appello. La vicenda chiarisce i limiti del risarcimento danni da appalto e l'obbligo del giudice di statuire sempre sulle spese di lite.
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