Un'agenzia pubblica regionale ha acquistato alcuni terreni privati tramite cessione volontaria durante un procedimento di esproprio per opere pubbliche. L'ente ha reclamato la totale esenzione imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, sostenendo di operare in sostituzione dello Stato nell'ambito di una gestione emergenziale. L'amministrazione finanziaria ha invece preteso il versamento integrale dei tributi d'atto, emettendo un avviso di liquidazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che il regime agevolato spetta unicamente allo Stato centrale inteso come persona giuridica. Gli enti territoriali, regionali o delegati non possono estendere a proprio favore le norme eccezionali di esenzione fiscale, dovendo versare integralmente le imposte ordinarie sui trasferimenti immobiliari.
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