La Socia di minoranza di una società impugna la cessione di un ramo aziendale eseguita dall'amministratore senza il previo consenso dell'assemblea. A seguito del rigetto della domanda in primo grado, La Socia propone impugnazione. La Corte d'Appello dichiara improcedibile l'atto poiché la prova della notifica è stata fornita tramite la scansione in formato PDF delle ricevute cartacee con attestazione di conformità, anziché con il deposito dei file telematici originali con estensione .eml o .msg. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di La Socia. I giudici chiariscono che la Notifica PEC appello dimostrata tramite copie analogiche o scansionate, corredate da attestazione di conformità, costituisce una semplice irregolarità sanabile grazie al principio del raggiungimento dello scopo. La sentenza viene quindi annullata con rinvio ad un'altra sezione della Corte d'Appello.
Continua »