La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che contestava il mancato prevalere delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del codice penale, esiste un divieto espresso di prevalenza delle attenuanti quando è contestata la recidiva reiterata. La decisione sottolinea come la motivazione fornita dai giudici di merito fosse logica e coerente con il quadro normativo vigente, portando alla condanna del ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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