La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di tre imputati. Per "Il Trafficante", il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non ha contestato adeguatamente le motivazioni della sentenza d'appello sulla non applicazione della lieve entità per i reati di droga. Per "Il Collaboratore", la Corte ha annullato la sentenza, rilevando un errore nell'applicazione dell'attenuante per collaborazione: la riduzione della pena non può basarsi solo sul tempo trascorso, ma sull'utilità oggettiva della collaborazione. Per "Il Ricettatore", la sentenza è stata annullata per l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione esterna dei reati. Il caso verrà riesaminato per "Il Collaboratore" e "Il Ricettatore", mentre "Il Trafficante" dovrà pagare le spese.
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