L'Autore del furto sottrae una bicicletta da un cortile condominiale. Fermato dalle forze dell'ordine, indica il luogo del furto permettendo la restituzione del mezzo al proprietario. Successivamente, richiede l'applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che, sebbene la restituzione tramite polizia attivata dalle indicazioni del reo sia considerata volontaria, l'attenuante del risarcimento del danno richiede la riparazione integrale di tutti i danni. Nel caso di specie, la restituzione della sola bicicletta copre il danno patrimoniale ma non risarcisce il danno morale subito dalla vittima. Di conseguenza, senza l'offerta di un ristoro anche per il danno non patrimoniale, il beneficio di legge non può essere concesso.
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