La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, confermando la condanna per estorsione continuata. L'Imputato lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e la severità della pena. I giudici hanno chiarito che il risarcimento offerto era solo parziale, non coprendo interamente il grave turbamento morale causato alla vittima, come emerso anche dai messaggi scambiati su WhatsApp. Inoltre, la determinazione della pena, già vicina ai minimi edittali, è stata ritenuta corretta e proporzionata alla personalità negativa del colpevole. Di conseguenza, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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