Un amministratore di fatto viene condannato per bancarotta documentale semplice. La Corte d'Appello gli nega l'attenuante del danno di speciale tenuità, valutando il danno in base al passivo fallimentare. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: nella bancarotta documentale, il danno non è il debito totale, ma l'effettiva difficoltà creata nel ricostruire il patrimonio aziendale a causa della cattiva tenuta dei libri contabili. La Corte ha quindi annullato la sentenza, accogliendo il ricorso dell'imputato anche sul punto della recidiva, non applicabile ai reati colposi. L'amministratore di fatto ottiene così un nuovo processo.
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