La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14114/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per furto in abitazione. La Corte ha ribadito che per la concessione dell'attenuante danno lieve (art. 62 n. 4 c.p.), non è sufficiente considerare solo il valore economico della refurtiva, ma è necessario valutare l'intero pregiudizio, anche non patrimoniale, subito dalla vittima. La capacità economica della persona offesa è irrilevante ai fini di tale valutazione.
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