Un'amministrazione pubblica, locatrice di un immobile, ha citato in giudizio un'altra amministrazione, conduttrice, per ottenere il risarcimento del maggior danno locazione a seguito della scadenza del contratto. Il conduttore era rimasto nell'immobile con il consenso del locatore durante le trattative per un nuovo canone. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che se il locatore acconsente alla permanenza, non vi è inadempimento nell'obbligo di restituzione, rendendo irrilevante la questione del risarcimento per maggior danno locazione.
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