Il caso riguarda un contenzioso tra un'impresa appaltatrice e un subfornitore. Il Subfornitore richiedeva il pagamento di oltre 1,7 milioni di euro per lavori di cablaggio aggiuntivi eseguiti nell'ambito di un appalto pubblico. L'Appaltatore si opponeva, sostenendo che tali prestazioni extra non fossero state concordate per iscritto e fossero invece riferibili a un rapporto diretto con un altro subfornitore terzo, poi fallito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Subfornitore, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che il contratto di subfornitura originario non copriva le lavorazioni aggiuntive, le quali erano state commissionate dalla società terza e non dall'Appaltatore. Di conseguenza, l'Appaltatore non è tenuto a pagare per opere mai commissionate direttamente.
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