La Corte di Cassazione ha confermato l'invalidità di un patto di conglobamento inserito in un contratto di lavoro subordinato che non specificava i titoli delle singole voci retributive. Il datore di lavoro, un'istituzione diplomatica, sosteneva che lo stipendio mensile superiore ai minimi tabellari dovesse assorbire tredicesima e TFR. La Corte ha invece stabilito che, in assenza di specifiche indicazioni, la retribuzione globale si presume riferita alla sola prestazione ordinaria, rendendo nullo l'accordo che tenta di includere forfettariamente mensilità aggiuntive e ferie.
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