L'Amministrazione Doganale ha emesso avvisi di rettifica contro lo Spedizioniere per dazi antidumping su cavi d'acciaio importati. L'Importatore, coobbligato in solido, ha ottenuto l'annullamento definitivo di tali atti con sentenza passata in giudicato. Lo Spedizioniere ha quindi richiesto l'estensione del giudicato favorevole per annullare la propria pretesa tributaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello Spedizioniere. I giudici hanno stabilito che, in materia di dazi doganali, l'annullamento definitivo ottenuto da un condebitore solidale si estende anche all'altro coobbligato, ai sensi dell'articolo 1306 del codice civile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione d'appello e ha accolto l'originario ricorso dello Spedizioniere, annullando definitivamente la pretesa fiscale nei suoi confronti e compensando le spese dei gradi di merito.
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