Un individuo, indagato per partecipazione a un'associazione criminosa legata al traffico di stupefacenti (Art. 74 d.P.R. n. 309/1990), aveva ricevuto una misura cautelare obbligo di dimora. Il Tribunale del Riesame aveva confermato questa misura, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di impedire la prosecuzione delle attività illecite. L'individuo ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'adeguatezza degli indizi e la motivazione sulle esigenze cautelari. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della misura e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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