Una cittadina perde il suo assegno sociale a causa di prolungati soggiorni all'estero. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha stabilito che il requisito della residenza effettiva e continuativa in Italia era venuto meno. Di conseguenza, ha confermato il diritto dell'ente previdenziale a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificando il debito e chiarendo i presupposti per la perdita del beneficio.
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