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Assegno Non Trasferibile

61 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un titolo di credito che può essere pagato unicamente al beneficiario indicato sull'assegno stesso, o accreditato sul suo conto corrente. Non può essere ceduto ad altri.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assegno non trasferibile: posta ordinaria e responsabilità
La vicenda nasce dal pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal vero beneficiario. La Società Assicuratrice aveva spedito il titolo per posta ordinaria, ma un truffatore lo ha intercettato e incassato presso l'Ente Postale esibendo un documento d'identità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Postale, stabilendo che la verifica dell'identità tramite un valido documento di riconoscimento non scaduto rispetta la diligenza professionale, salvo la presenza di falsificazioni palesi. Inoltre, la Corte ha affermato che la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria integra un concorso di colpa del mittente per esposizione volontaria al rischio di furto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Banca paga assegno non trasferibile: chi risponde del danno?
Un'Azienda Assicuratrice ha spedito un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. Una Banca ha pagato l'assegno a un soggetto non legittimato. I giudici di primo e secondo grado hanno condannato la Banca al risarcimento, ritenendo la sua responsabilità oggettiva o per scarsa diligenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che la Banca può dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza professionale. Inoltre, ha riconosciuto che l'invio di un assegno non trasferibile per posta ordinaria configura un concorso di colpa del mittente. La sentenza è stata cassata e rinviata al Tribunale per un nuovo esame, tenendo conto della responsabilità banca assegno non trasferibile e del comportamento del mittente.
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Assegno non trasferibile: la colpa è anche di chi lo spedisce per posta ordinaria?
Un'assicurazione (L'Assicurazione) emise un assegno non trasferibile e lo spedì per posta ordinaria. Un soggetto non autorizzato lo incassò presso il servizio postale (Il Servizio Postale), che agiva come banca negoziatrice. I giudici di merito condannarono Il Servizio Postale per aver pagato a persona diversa dal beneficiario, ritenendo irrilevante la spedizione per posta ordinaria. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha stabilito che Il Servizio Postale può dimostrare di aver agito con diligenza. Inoltre, la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può configurare un concorso di colpa del mittente, esponendolo a un rischio maggiore.
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Assegno non trasferibile: colpa del Servizio Postale o del Mittente?
L'Azienda Assicurativa ha citato in giudizio il Servizio Postale per il pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato. I giudici di merito avevano ritenuto il Servizio Postale responsabile per non aver accertato l'identità. La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso del Servizio Postale, ha ribadito la responsabilità della banca negoziatrice per l'assegno non trasferibile pagato erroneamente. Tuttavia, ha anche stabilito che la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può configurare un concorso di colpa del mittente, esponendolo a un rischio superiore. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per valutare questo aspetto.
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Responsabilità incasso assegno non trasferibile: Poste e mittente colpevoli
Un'azienda di assicurazioni incaricò una banca di emettere un assegno di traenza non trasferibile, destinato a una beneficiaria. Il titolo fu però incassato da una persona diversa presso un ufficio postale. L'assicurazione, avendo dovuto pagare nuovamente la somma, chiese il risarcimento. La Corte d'Appello ritenne il servizio postale unico responsabile. La Cassazione, affrontando il tema della **responsabilità incasso assegno non trasferibile**, ha stabilito che, sebbene il servizio postale abbia una responsabilità primaria per l'errata identificazione, anche la spedizione dell'assegno via posta ordinaria da parte del mittente (assicurazione/banca) può configurare un concorso di colpa. La sentenza è stata cassata con rinvio per rivalutare la ripartizione delle responsabilità.
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Assegno non trasferibile: la responsabilità banca tra diligenza e concorso di colpa
Un'Azienda Assicurativa ha citato in giudizio un Ente Postale perché quest'ultimo ha pagato un assegno non trasferibile a una persona diversa dal legittimo beneficiario. I giudici di merito avevano condannato l'Ente Postale, ritenendo insufficiente la sua diligenza nell'identificazione del presentatore, basandosi sulla distanza geografica e su una presunta mancanza di firma sul documento d'identità. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che la responsabilità banca assegno non trasferibile non può essere basata su criteri rigidi come la residenza o la firma sul documento, se l'identità non è alterata. Inoltre, ha riconosciuto un concorso di colpa del mittente che spedisce un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria, esponendolo a un rischio maggiore. La causa tornerà al Tribunale per una nuova valutazione.
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Pagamento assegno non trasferibile: la diligenza dell’Operatore Postale
Un'Assicurazione ha emesso un assegno non trasferibile tramite una Banca a favore di un Beneficiario. L'Operatore Postale ha pagato l'assegno a una persona diversa dal legittimo Beneficiario, senza la dovuta diligenza nell'identificazione. L'Assicurazione ha citato in giudizio l'Operatore Postale per il pagamento indebito. Dopo che i primi due gradi di giudizio avevano respinto la richiesta, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Assicurazione. La Corte ha stabilito che l'Operatore Postale deve rispondere anche per colpa lieve nell'identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile, annullando la sentenza precedente e rinviando il caso per una nuova valutazione.
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Assegno non trasferibile rubato: la Responsabilità tra mittente e banca
Un'Assicurazione ha inviato un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. L'assegno è stato rubato e incassato da un soggetto non autorizzato presso un Servizio Postale. L'Assicurazione ha chiesto al Servizio Postale la restituzione della somma. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il Servizio Postale non era responsabile per l'incasso illegittimo, avendo identificato il presentatore con documenti validi. La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile configura un concorso di colpa del mittente, che si assume il rischio. Questo chiarisce la Responsabilità assegno non trasferibile in caso di smarrimento.
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Assegno non trasferibile incassato da un falso titolare: no danni
Una compagnia assicurativa ha richiesto il risarcimento dei danni a un ente creditizio per il pagamento di un assegno non trasferibile effettuato a favore di un falso beneficiario. L'assegno di traenza era stato incassato previa presentazione di patente di guida e codice fiscale corrispondenti al nome indicato sul titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società emittente, stabilendo che l'intermediario negoziatore non risponde a titolo di responsabilità oggettiva. La responsabilità della banca negoziatrice richiede la presenza di colpa professionale, valutabile secondo la diligenza media dello sportellista. In assenza di alterazioni visibili a occhio nudo (ictu oculi) e a fronte di documenti d'identità coincidenti con i dati del titolo, l'operatore ha adempiuto ai propri doveri e non deve risarcire la somma.
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Spedizione ordinaria di assegno non trasferibile: c’è colpa
Una compagnia assicurativa ha inviato tramite posta ordinaria un assegno non trasferibile di 36.000 euro per liquidare un indennizzo. Un soggetto non legittimato ha sottratto il titolo e lo ha incassato presso un intermediario. Nei primi gradi di giudizio, l'ente negoziatore è stato condannato a risarcire l'intero importo sulla base di una responsabilità oggettiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione accogliendo il ricorso dell'intermediario. I giudici hanno chiarito che l'ente risponde solo per colpa professionale e ha facoltà di provare la propria diligenza nell'identificazione del cliente. Inoltre, la scelta imprudente della società di spedire l'assegno per posta ordinaria, anziché con mezzi tracciabili, integra un evidente concorso di colpa che riduce o esclude il risarcimento.
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Assegno non trasferibile: colpa concorsuale nella spedizione
Una Compagnia di Assicurazioni ha inviato tramite posta ordinaria un assegno non trasferibile a un proprio cliente. Un malintenzionato si è impossessato del titolo e lo ha incassato presso l'Ente Poste esibendo documenti d'identità poi rivelatosi falsi. La Compagnia ha richiesto il risarcimento all'Ente Poste, ottenendo inizialmente ragione. La Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito: l'intermediario risponde del pagamento a soggetto non legittimato solo se non ha usato la dovuta diligenza nell'identificazione, la quale si perfeziona con un documento valido privo di visibili alterazioni. Inoltre, la spedizione di un assegno non trasferibile mediante posta semplice costituisce concorso di colpa del mittente per esposizione volontaria al rischio di furto. La causa torna in Appello per un nuovo giudizio.
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Assegno non trasferibile e spedizione postale: concorso di colpa
Una società emittente ha spedito per posta ordinaria un assegno non trasferibile a favore di un cliente. Alcuni malintenzionati hanno sottratto il titolo e lo hanno incassato presso un istituto negoziatore, identificandosi con un solo documento d'identità. La società emittente ha chiesto il risarcimento del danno all'istituto intermediario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria costituisce un concorso di colpa della società mittente, poiché la espone a rischi evitabili. Inoltre, l'istituto intermediario non è tenuto a richiedere un secondo documento con foto, poiché le circolari di settore sono semplici raccomandazioni e non norme imperative. La Corte ha quindi annullato la decisione di merito.
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Assegno Non Trasferibile: Banche Esenti da Responsabilità?
Un'Assicurazione ha citato in giudizio due banche, accusandole di aver pagato erroneamente un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato. L'Assicurazione chiedeva il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità bancaria assegno non trasferibile per negligenza nell'identificazione del beneficiario e nella verifica di eventuali contraffazioni. I giudici di merito hanno escluso la responsabilità delle banche, ritenendo che il pagamento fosse avvenuto a favore del legittimo intestatario e che le banche avessero agito con la dovuta diligenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Assicurazione e ribadendo che la clausola 'per conoscenza e garanzia' non equivale a una girata e che le banche avevano adempiuto ai loro obblighi.
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Assegno non trasferibile: posta ordinaria e colpa della banca
La controversia riguarda un assegno non trasferibile spedito per posta ordinaria da una compagnia assicurativa, sottratto da un truffatore e incassato presso un ente negoziatore con un documento falso. La Corte d'Appello aveva addebitato l'intero danno all'istituto negoziatore, ritenendolo responsabile in modo oggettivo per il solo pagamento a persona diversa dal beneficiario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che la responsabilità della banca non è automatica, ma richiede la valutazione della colpa professionale e ammette la prova liberatoria dell'assenza di negligenza. Inoltre, la spedizione del titolo mediante posta ordinaria configura un concorso di colpa del mittente per aver esposto l'assegno a un rischio evitabile. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Assegno non trasferibile incassato male: guida alla responsabilità
Una compagnia assicurativa emetteva un assegno non trasferibile inviandolo al destinatario tramite posta ordinaria. Un terzo sottraeva il titolo e lo incassava indebitamente presso un intermediario finanziario. La compagnia chiedeva il risarcimento del danno all'intermediario che aveva negoziato il titolo. I giudici di merito ritenevano l'intermediario oggettivamente responsabile per l'incasso indebito. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Corte ha stabilito che la responsabilità della banca o dell'intermediario negoziatore non è oggettiva ma contrattuale. L'operatore può quindi liberarsi provando di aver adottato la diligenza professionale nell'identificare il presentatore del titolo. Inoltre, la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria costituisce un potenziale concorso di colpa del mittente, che espone il titolo a rischi di sottrazione insoliti.
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Incasso di assegno non trasferibile e spedizione incauta
Una compagnia assicurativa ha inviato un assegno non trasferibile per posta ordinaria per indennizzare due clienti. Il titolo è stato sottratto da un terzo sconosciuto, il quale lo ha incassato presso un intermediario finanziario presentando un documento d'identità e un codice fiscale apparentemente regolari. L'assicurazione ha citato in giudizio l'intermediario chiedendo il risarcimento per negligenza nell'identificazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che il controllo del documento valido, privo di alterazioni palesi, soddisfa la diligenza professionale dell'operatore. Inoltre, la spedizione per posta ordinaria configura un concorso di colpa del mittente. L'istituto finanziario vince il ricorso e la condanna a suo carico viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.
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Assegno non trasferibile rubato: concorso di colpa tra banca e mittente
Un'Azienda Assicurativa ha spedito via posta ordinaria un assegno non trasferibile, destinato a un Beneficiario, che è stato rubato e incassato da un truffatore presso una Banca Negoziatrice. La Corte d'Appello ha riconosciuto il concorso di colpa assegno non trasferibile, attribuendo il 50% di responsabilità all'Azienda per la modalità di spedizione rischiosa e il 50% alla Banca Negoziatrice per non aver identificato correttamente il presentatore. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che spedire un assegno non trasferibile per posta ordinaria è una condotta imprudente che giustifica il concorso di colpa del mittente.
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Assegno non trasferibile: responsabilità condivisa tra banca e mittente
Un'Azienda Assicurativa ha emesso un assegno non trasferibile, destinato a un beneficiario specifico. Un'Azienda Postale, agendo come banca negoziatrice, ha pagato l'assegno a una persona diversa dal legittimo intestatario. L'Azienda Assicurativa ha chiesto il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno condannato l'Azienda Postale. La Cassazione ha cassato la sentenza. Ha stabilito che la banca negoziatrice può dimostrare la propria diligenza e che l'invio dell'assegno non trasferibile tramite posta ordinaria può configurare un concorso di colpa del mittente. La causa torna in appello per una nuova valutazione.
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Falsificazione di assegno bancario: addio al reato penale
L'Imputato subiva una condanna per truffa, ricettazione e falsificazione di assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità. La difesa ha proposto ricorso per cassazione evidenziando che il legislatore ha depenalizzato il falso in scrittura privata nel 2016, degradando tale specifica condotta a mero illecito civile. La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo al falso. I giudici hanno ribadito che la falsificazione di assegno bancario non trasferibile non costituisce più un illecito penale, diversamente dai titoli liberamente trasferibili mediante girata. La Suprema Corte ha quindi annullato la condanna per il falso senza rinvio ed eliminato la relativa pena di tre mesi di reclusione e trecento euro di multa, confermando le restanti statuizioni.
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Assegno non riscuotibile: confermata insolvenza fraudolenta e ricettazione
Un individuo ha acquistato ceramiche pagando con un assegno di 1.500 euro. L'assegno era non trasferibile, di provenienza illecita e con firma non conforme, rendendolo non riscuotibile. L'acquirente non ha fornito spiegazioni sulla sua detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per insolvenza fraudolenta e ricettazione, ritenendo che l'imputato avesse dissimulato il proprio stato di insolvenza e fosse consapevole della provenienza illecita dell'assegno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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