Alcuni dipendenti civili del Ministero della Difesa, in servizio presso sedi estere, hanno richiesto il ricalcolo del proprio stipendio. Il punto centrale della controversia riguardava l'inclusione della indennità di amministrazione nel calcolo delle somme dovute per il servizio fuori dall'Italia. Mentre l'amministrazione negava tale diritto basandosi su una legge del 2011, i lavoratori sostenevano la natura fissa e continuativa di tale voce retributiva. La Corte di Cassazione, recependo una fondamentale decisione della Corte Costituzionale, ha stabilito che la norma che vietava il cumulo retroattivo è illegittima. Di conseguenza, l'indennità di amministrazione deve essere corrisposta anche al personale all'estero, poiché fa parte dello stipendio fisso e non è legata a obiettivi variabili. I lavoratori hanno quindi vinto il diritto a ottenere il ricalcolo delle somme per il periodo di servizio prestato all'estero.
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