Un docente in servizio presso un'università straniera ha rivendicato un assegno di sede superiore, sostenendo di svolgere di fatto mansioni da addetto culturale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la retribuzione è legata all'inquadramento formale e non alle mansioni concretamente svolte. L'ordinanza sottolinea come, in assenza di una nomina formale a titolare di cattedra o a addetto culturale, le attività extra-accademiche rientrano nella figura contrattualmente prevista del lettore con incarichi aggiuntivi, non dando diritto a differenze retributive.
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